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URP - Ufficio relazioni con il pubblico

 
Ufficio Urp - Sportello di front office
Dirigente Geltrude Monti
Responsabile Raffaella Lupi
Referente Patrizia Baldolini, Barbara Catalano, Antonietta Di Meo
Telefono 06.93711358-387-359-246-366
Fax 06.93711359
E-mail urp@comune.genzanodiroma.roma.it; lupi.r@comune.genzanodiroma.roma.it
Orario
Da Lunedì a Venerdì: 9.00-12.00;
Lunedì e Giovedì: 15.30-17.30
Indirizzo Via I. Belardi, 83 (piano terra)
 

Posta elettronica certificata

 

Così come disposto dall'art.34 della Legge 69/2009 si pubblica la casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale del Comune.

I cittadini, quindi, che vogliano trasmettere ai vari servizi documenti informatici aventi valore legale potranno utilizzare questa  casella solo se in possesso, a loro volta, di casella di posta elettronica certificata. 
 

Indirizzi PEC

 

 

Decertificazione e controllo Autocertificazioni (ex Art.15 legge 183/2011)

Controlli delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni.

Il referente per la acquisizione dei dati utili al controllo delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell' art. 15 della legge 183/2011, e' la dr.ssa Raffaella Lupi, Responsabile dell' Urp - Protocollo.
 
 

Procedimento

 

Disposizioni.pdfDisposizioni.pdf 

Linee guida DigitPA.pdfLinee guida DigitPA.pdf

 

Le richieste vanno indirizzate a

Comune di Genzano di Roma

URP - Protocollo

via Italo Belardi 83

00045 GENZANO DI ROMA

 

oppure presentate attraverso la PEC ufficiale del Comune all' indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

 

 

Accesso agli atti

 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto, ai sensi della L. 241/90,art. 22 e del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), art. 10, ai cittadini residenti nel Comune e a tutti coloro che siano portatori di interessi giuridicamente rilevanti.

 I cittadini residenti nel comune godono di un rapporto privilegiato con il patrimonio informativo dell’ente; non necessita quindi per essi, nella presentazione di qualsivoglia istanza di accesso, l’obbligo di motivazione o l’essere portatori di situazioni giuridicamente rilevanti. Restano ferme le disposizioni generali di cui alla legge 241/90

per i cittadini non residenti.

Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza degli atti, vietandone l' esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Oltre a questi atti restano esclusi dall’accesso e dall’informazione gli atti che il regolamento individua ai sensi dell’art. 24 della legge 7/08/90 n° 241. 

 

Costi
la visione dei documenti è gratuita. L’estrazione di copie è invece soggetta al pagamento del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca.
E’ fatto salvo il pagamento delle imposte dovute in materia di bollo, in tutti i casi normativamente previsti.

 

Tempi

Il procedimento di accesso ha di norma una scadenza di 30 giorni decorrenti dalla richiesta


Dove
Ufficio Relazioni con il Pubblico,Via I. Belardi 83. 

Definizioni

-  "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
-   "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
-   "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
-   "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
-   "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

 

Richiesta di accesso.docRichiesta di accesso.doc

  

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