Mer, 09 lug 2008 ore 03:53 

Statuto e Regolamenti


  • ART. 1 Definizione
    1. Il Comune di Genzano di Roma è Ente autonomo, e di decentramento statale e regionale. Esercita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.
  • ART. 2 Autonomia
    1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia, costituisce il principio che ispira la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, l'ordinamento generale del Comune.
    2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
    3. Il Comune indirizza la propria azione al principio di solidarietà nell'ambito delle norme, sancite dalla Costituzione e dalle leggi.
    4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, raccorda la sua azione con quella di tutti gli altri Enti Locali ed organizzazioni nazionali, europee ed internazionali.
    5. L'attività dell'Amministrazione comunale e' finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
    6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali.