Imposta Municipale Propria - IMU

Chi deve pagare l'Imposta Municipale Propria (IMU)?

  • il proprietario di immobili (case, negozi, capannoni industriali, fabbricati rurali, aree fabbricabili);
  • il titolare di diritti reali di godimento quali il diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie e di enfiteusi;
  • l’utilizzatore di immobili sulla base della stipula di un contratto di locazione finanziaria (leasing);
  • il concessionario di beni demaniali.

Esenzioni

IMU sulle abitazioni principali

L’abitazione principale è la casa in cui il possessore ed il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica. Nel caso che componenti il nucleo familiare abbiano fissato dimora e residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’agevolazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applica ad un solo immobile in relazione al nucleo familiare. 

Sono assoggettate all'imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È prevista una detrazione per l’abitazione principale di 200 euro.

Alle pertinenze (al massimo una per ogni categoria catastale: C/6 box ed autorimesse private, C/7 posti auto scoperti, C/2 cantina o soffitta) è applicata la stessa aliquota della abitazione principale.
In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie sopra citate, il contribuente ha l'obbligo di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerarsi pertinenza. In fondo alla pagina è possibile scaricare il modello di autocertificazione.

IMU sugli immobili assimilati alle abitazioni principali

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Condizione necessaria per usufruire dell’assimilazione di cui al precedente comma 5 è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo (proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell’unità immobiliare), di un’apposita autocertificazione attestante i dati catastali dell’alloggio e delle relative pertinenze e i requisiti richiesti entro il 31/12 dell’anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’assimilazione, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

Riduzioni

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall’articolo 10 del DLgs 42/2004;
  • per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario, se l’inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Riduzione per il comodato, le regole dal 2016 

Si informa che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha posto delle condizioni molto stringenti per l’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

In sintesi le condizioni di legge per l’applicazione della riduzione (che il Comune non può derogare) sono le seguenti:

  1. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (da intendersi abitazione compresa pertinenza);
  2. il comodante può possedere anche un solo altro immobile (da intendersi abitazione compresa pertinenza), a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale;
  3. il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  4. il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
  5. l’attestazione del possesso dei suddetti requisiti va fatta con dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Attenzione: devono essere rispettate tutte le condizioni, nessuna esclusa.

È quindi una logica conseguenza che se i genitori hanno in possesso, oltre alla loro abitazione principale, altri 2 immobili abitativi con 2 figli ai quali dover concedere il comodato, il comodato non potrà applicarsi per nessuno dei due immobili.

Riduzione IMU per abitazioni locate a canone concordato

Dal 1 gennaio 2016 per le abitazione locate alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma3, della Legge n.431/1998 (canone concordato) si applica una riduzione del 25% della base imponibile.

Calcolo dell'IMU

Calcolo Imu (calcolatrice del sito Riscotel)

La base imponibile

La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.

Per le aree edificabili, la base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria catastale A10) ed immobili in categorie C2, C6 e C7: 160;
  • fabbricati nelle categorie D5 e A10: 80;
  • fabbricati nella categoria catastale C1: 55;
  • fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C3, C4 e C5: 140;
  • fabbricati del gruppo catastale D, escluso la categoria D5: 65.

Aliquote Imu 2023

  • Aliquota ordinaria (altri immobili, aree fabbricabili): 10,60 per mille
  • Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 6 per mille (detrazione € 200);
  • Unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 (canone concordato): 10 per mille;
  • Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (escluso D10): 10,60 per mille (3 per mille quota comunale, 7,6 per mille quota statale)
  • Fabbricati rurali strumentali cat. D10 (di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557): 1 per mille;
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce): 0 per mille;

Con la delibera numero 19 del 6 aprile 2023, il Consiglio Comunale del Comune di Genzano di Roma ha approvato le aliquote Imu 2023.

Come calcolare l'IMU

Rendita iscritta in catasto x 1,05 x moltiplicatore x aliquota:1000 = IMU annuale lorda.
È possibile che si debbano applicare aliquote differenziate, oppure aliquote diverse per frazioni di anno, in base al periodo di validità dei requisiti richiesti per le aliquote relative all’abitazione principale o per altri fabbricati.

Calcolo dell'Imu e per scaricare gli F24 per il pagamento 

Rendita catastale di un immobile è possibile accedere al sito dell’Agenzia del Territorio. Inserire il Codice fiscale del proprietario dell’immobile, il codice di sicurezza riportato nella stessa pagina, i dati catastali dell’immobile (foglio, particella e subalterno) e verificare la rendita catastale.

Versamento

L’unica modalità di versamento ammessa per corrispondere l’acconto è tramite il modello di pagamento F24 (ordinario o semplificato).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i “codici tributo” da utilizzare per il versamento dell’IMU istituendo una doppia serie di codici: una riferita all’imposta comunale, l’altra riferita invece alla quota statale (vedere la tabella sottostante).

Si ricorda che l’importo da versare deve essere sempre arrotondato all’euro.

ll nuovo modello F24 è disponibile, in versione cartacea, presso Banche, Poste e agenti della riscossione, mentre, in formato elettronico, sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Codici tributo per il modello F24

Sezione EL
Codice Comune di Genzano di Roma: D972

IMU su abitazione principale e relative pertinenze: 3912
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale (non D10): 3913
IMU per i terreni agricoli​: 3914
IMU per le aree fabbricabili: 3916
IMU per gli altri fabbricati: 3918
IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 3930 (Comune); 3925 (Stato)
IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: 3939

Modalità di versamento e scadenze

L’unica modalità di versamento ammessa per corrispondere l’acconto è tramite il modello di pagamento F24 (ordinario o semplificato).

Prima rata entro il 16 giugno (acconto): l’importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta applicando l’aliquota relativa all'anno precedente e le detrazioni vigenti;

Seconda rata entro il 16 dicembre (saldo/conguaglio): l’imposta va ricalcolata per tutto l’anno di riferimento applicando le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale; l’importo da versare a saldo sarà pari all’imposta complessiva così calcolata sottraendo quanto versato in acconto.

Ulteriori casi

Imu sugli altri immobili

La seconda casa (che sia affittata a libero mercato o tenuta a disposizione del proprietario) e ogni altro immobile paga l’IMU in base all’aliquota ordinaria stabilita dal Comune. Le abitazioni locate a canone concordato pagano l'IMU con l'aliquota ridotta al 10 per mille e la riduzione del 25% della base imponibile.

IMU sulle abitazioni rurali e sui fabbricati rurali strumentali

La casa rurale iscritta nel catasto fabbricati, se sussistono i requisiti richiesti, è considerata abitazione principale e pertanto dovrà essere applicata la relativa aliquota nonché le detrazioni previste.

I possessori di stalle, fienili, portici e altri fabbricati rurali strumentali (categoria D10) sono soggetti al pagamento dell'IMU con aliquota dell'1 per mille.

IMU sulle aree fabbricabili

La base imponibile per le aree fabbricabili è il valore di mercato al primo gennaio dell'anno di riferimento. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/02/2021 l'Amministrazione ha stabilito gli importi minimi da considerare per il calcolo di tale valore con riferimento alla zonizzazione del PRG. L'aliquota da applicare è quella base (10,6 per mille).

IMU sui terreni agricoli (esenti dal 2016)

Dal 2016 il Comune di Genzano di Roma è classificato montano e pertanto per i terreni agricoli torna l'esenzione ai fini ICI.

La dichiarazione IMU

La dichiarazione di variazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Si ricorda che c'è l'obbligo della denuncia per soggetti titolari di immobili che godono riduzioni dell'imposta (es. immobili storici o inagibili), immobili per i quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento tributario (ad esempio immobili oggetto di locazione finanziaria, immobile su cui è intervenuta una riunione di usufrutto) e comunque per quei casi in cui per il trasferimento della proprietà non è stato utilizzato il MUI (Modello Unico Informatico).

Ravvedimento operoso

Dal giorno seguente la scadenza del versamento è possibile regolarizzare il pagamento in ritardo dell’IMU applicando una sanzione in misura ridotta a titolo di ravvedimento.

Il ravvedimento operoso può essere di quattro tipi:

  • il “ravvedimento veloce” che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento maggiorando l’importo da versare dello 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali in vigore (calcolati giornalmente) che decorrono dalla data di omesso versamento alla data del pagamento.
  • il ”ravvedimento breve” che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza maggiorando l’importo da versare del 1,5% più gli interessi legali in vigore (calcolati giornalmente) che decorrono dalla data di omesso versamento alla data del pagamento.
  • il ”ravvedimento intermedio” che può essere effettuato dal trentesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza maggiorando l’importo da versare del 1,66% più gli interessi legali in vigore (calcolati giornalmente) che decorrono dalla data di omesso versamento alla data del pagamento.
  • il “ravvedimento lungo” che può essere effettuato entro un anno dal giorno di scadenza del versamento maggiorando l’importo da versare del 3,75% più gli interessi legali in vigore (calcolati giornalmente) che decorrono dalla data di omesso versamento alla data del pagamento.

Nel caso in cui un versamento in ritardo è effettuato senza l’applicazione delle sanzioni ridotte, il Comune applicherà la sanzione prevista.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda
- Alla/e Deliberazione/i di determinazione dei valori delle aree fabbricabili
- Al D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 (art.1-15) ; D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (art 8, 9 e 14); D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (art.13), convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.; L. 160/2019 art. 1 commi 738-783.

Responsabile del procedimento

Ufficio Tributi
Dottor Stefano Mencucci

Ufficio al quale rivolgersi per informazioni

Si specifica che si possono richiedere informazioni telefonicamente al numero 06 93 711 206 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 il martedì e venerdì o dalle 15:30 alle 17:30 il lunedì e giovedì. Oppure all’indirizzo mail tributi@comune.genzanodiroma.roma.it.
Orari uffici.

Ufficio e modalità di presentazione dell'istanza

URP - Ufficio Relazioni con il pubblico