Cittadinanza italiana

Indice della pagina

 

Stato civile

Cittadinanza italiana

Giuramento di cittadinanza

Cittadinanza iure sanguinis e iure soli

Perdita e riacquisto alla cittadinanza italiana

Rinuncia alla cittadinanza italiana

Certificati di Stato civile

 


In questa pagina sono disponibili le informazioni relative alle procedure per l’ottenimento o il riconoscimento della cittadinanza italiana.

L'ufficio competente è la Prefettura di residenza, alla quale va presentata l’istanza.

Il Decreto ministeriale e/o del Presidente della Repubblica con cui viene concessa la cittadinanza italiana, è notificato dalla Prefettura all'interessato il quale ha sei mesi di tempo dalla data della notifica, per rendere il giuramento dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

Il giuramento è obbligatorio per l’acquisizione della cittadinanza italiana.

La cittadinanza è:

  • Attribuita per nascita, automatica o per dichiarazione.
  • Concessa per matrimonio o per naturalizzazione (residenza).
  • Riconosciuta per status civitatis italiano

Acquisto della cittadinanza italiana per nascita: automatica

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. Un cittadino straniero per nascita, acquista la cittadinanza italiana nei seguenti casi:

  • Si tratta di un minorenne riconosciuto successivamente alla nascita da padre o da madre di cittadinanza italiana.
  • Si tratta di un minorenne adottato da padre o da madre di cittadinanza italiana.
  • Si tratta di un minorenne il cui genitore, cittadino straniero, acquista la cittadinanza italiana, purché al momento dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore sia con lui convivente.

Acquisto della cittadinanza italiana per nascita: dichiarazione

Un cittadino straniero per nascita, in possesso di determinati requisiti, o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di acquisto della cittadinanza.

  • Figlio naturale, maggiorenne, riconosciuto da un genitore italiano - Entro un anno dalla data del riconoscimento lo straniero deve esprimere la volontà di diventare cittadino italiano
  • Straniero nato in Italia e legalmente residente in Italia, senza interruzioni, fino al compimento della maggiore età - Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra il 18° ed il 19° anno d'età. La residenza si considera legale quando lo straniero è sempre stato in possesso di regolare titolo di soggiorno ed è sempre stato iscritto in anagrafe dalla nascita fino al compimento del 18° anno d'età.
  • Straniero del quale almeno un genitore oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, e risiede legalmente, al compimento della maggiore età, da almeno due anni, in Italia. Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra il 18° ed il 19° anno d'età
  • Straniero del quale almeno un genitore, oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, che ha assunto pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano - Può diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Acquisto della cittadinanza italiana per concessione: matrimonio

(art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

La concessione della cittadinanza è possibile per i cittadini stranieri coniugati con cittadino italiano, in assenza degli impedimenti derivanti da eventuali sentenze di condanna o dalla presenza di motivi che riguardano la sicurezza della Repubblica.

Il coniuge straniero di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede, legalmente, in Italia da almeno 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli nati dal matrimonio o adottati) oppure, se risiede all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

La cittadinanza italiana è acquistata con decreto del Ministero dell’Interno. Il decreto di concessione non ha effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, avanti all’Ufficiale dello stato civile, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato.


Acquisto della cittadinanza italiana per concessione: residenza

(art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

La legge individua categorie di persone straniere che possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana. A tali persone sono richiesti, inoltre, periodi di residenza legale sul territorio italiano di diversa durata.

La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di titolo di soggiorno valido ed è iscritto in anagrafe.

Categoria

Anni di residenza richiesti

Straniero il cui padre o madre o un nonno siano stati cittadini per nascita 3 anni
Straniero nato nel territorio della Repubblica 3 anni
Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o figlio legittimo maggiorenne di straniero naturalizzato 5 anni dall’adozione o dall’acquisto della cittadinanza del genitore naturalizzato italiano
Straniero cittadino dell’unione Europea  4 anni
Straniero extracomunitario  10 anni
Straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia o se vi è un eccezionale interesse dello Stato nessun termine
Apolide 5 anni
Straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato anche all’estero 5 anni di servizio non si richiede residenza
Straniero affiliato da cittadino prima della L.184/1983 7 anni dopo l’affiliazione

 

Il decreto di concessione non ha effetto se la persona cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del stesso, davanti all’Ufficiale dello stato civile, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato.

Alla prestazione del giuramento l’interessato è ammesso previa esibizione di aggiornata documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme in materia di soggiorno e da quelle in materia di iscrizione anagrafica tali da configurare l’attualità del concetto di residenza legale.

Per i cittadini comunitari deve essere accertata, esclusivamente, la regolare continuità dell’iscrizione anagrafica.


Costo

Non è previsto nessun costo, per l’attività dell’Ufficio di Stato civile.


Informazioni relative al procedimento in corso

L 'interessato potrà ricevere le informazioni relative allo stato di avanzamento della pratica dal portale del Ministero all’ indirizzo www.interno.gov.it . E per ogni ulteriore richiesta di chiarimento scrivere a: anagrafe@comune.genzanodiroma.roma.it


Normativa di riferimento


Link utili