Iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , modificato con l'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405 e con l'art. 2 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Procedimento:

L'aggiornamento degli elenchi delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare per le Corti di Assise e/o per le Corti di Assise di Appello viene effettuato solo negli anni dispari e la richiesta di iscrizione, a domanda dell'interessato, può essere presentata dal mese di aprile al 31 luglio.

Il modulo necessario è scaricabile dalla presente sezione o può essere ritirato presso l'Ufficio Elettorale.

La richiesta va presentata all'Ufficio Protocollo/URP, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nell'orario di ricevimento dell'Ufficio Elettorale.

Gli elenchi sono due:

Giudici Popolari di Corte di Assise (1° grado)

Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello (2° grado)​

 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise:

- residenza nel Comune di Genzano di Roma;

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

- buona condotta morale;

- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

- titolo finale di studi di scuola secondaria di primo grado.

 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello: 

- residenza nel Comune di Genzano di Roma;

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

- buona condotta morale;

- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

- titolo finale di studi di scuola secondaria di secondo grado, di qualsiasi tipo o laurea. 

Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare:

non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L'aggiornamento degli Albi è effettuato dalla Commissione Comunale che verifica i requisiti previsti dalla legge e predispone gli elenchi dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio. 

Costo: nessuno