Voto assistito per elettori non autosufficienti

(Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla L. 5 febbraio 2003, n. 17, e dell’ art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992)

A chi si rivolge
A tutti gli elettori incapaci di esprimere autonomamente il voto.

Gli elettori affetti da gravi infermità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto (i ciechi, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità, i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporti altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto) possono votare con l’assistenza di un accompagnatore, un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Cosa fare per 
Per usufruire del servizio occorre presentare all’Ufficio elettorale del Comune la richiesta di annotazione di voto assistito da apporre sulla tessera elettorale di un particolare timbro (AVD) che eviterà loro di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico. La richiesta deve essere corredata di apposita certificazione sanitaria, rilasciata dall’AUSL, attestante l’impossibilità permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione  del “diritto al voto assistito” dell’avvenuto assolvimento di tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

Validità
Permanente

Quanto costa
Gratuito

Standard di qualità
Contestualmente all'istanza

Dove andare
Ufficio Elettorale del Comune di Genzano di Roma
Tel: 06 93 711 246 
Email: elettorale.comune.genzanodiroma.roma.it

Norme
D.P.R. n. 361,  30 marzo 1957, art. 55
dell'art. 41 secondo comma, del testo unico n. 570