Affido urna cineraria

E’ possibile autorizzare la conservazione delle ceneri del defunto, debitamente custodite in urna sigillata, presso l’abitazione  di un familiare in qualità di affidatario.  Il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

 

L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata. L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.

L’affidatario che cambia il luogo di conservazione dell’urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; se il nuovo luogo di conservazione è in un Comune diverso, prima di trasferire le ceneri si deve ottenere una nuova autorizzazione per l’affido e per il trasporto delle ceneri.

In caso di variazione di residenza nello stesso comune, non è necessario segnalare la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume segua la residenza.

La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione; in tal caso, le ceneri dovranno essere consegnate al cinerario comune o tumulate in un cimitero.

Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all' autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.

Gli eventuali affidatari dell'urna cineraria sono indicati nel provvedimento di autorizzazione alla cremazione. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive un documento in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria.

L'affidamento personale di un'urna cineraria consiste nella consegna dell’urna per la conservazione.
Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
resa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Documentazione
 

  • Documento d'identità del dichiarante;
  • Disposizione testamentaria, da dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ex art. 620 c.c., (obbligatoria alternativamente alla dichiarazione seguente, nel caso in cui la volontà del defunto non venga riferita dai familiari aventi titolo)
  • Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione (obbligatoria alternativamente alla dichiarazione precedente, nel caso in cui la volontà del defunto non venga riferita dai familiari aventi titolo)
  • Verbale di cremazione
  • modulo richiesta affidamento urna cineraria
  • n.2 marche da bollo (una sulla domanda e una sull'autorizzazione)

 

Costi

n. 2 marca da bollo da 16 euro

Termine per presentazione domanda

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla cremazione

Termine procedimento

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla cremazione

Normativa di riferimento

  • T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di doc. amministrativa
    D.P.R. n. 445 del 28/12/00
  • Artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile

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