Riconoscimento del figlio

Procedimento per riconoscimento del figlio non nato in costanza di matrimonio può essere effettuato davanti all’Ufficiale di Stato civile (art. 250 e seguenti c.c. / art.44 DPR 396/2000)

 

Caso 1 - Prima della nascita

  • dalla sola madre
  • da entrambi i genitori. Se il riconoscimento è della sola madre, l’eventuale successivo riconoscimento da parte del padre può avvenire solamente con l’assenso della madre.

Procedura

Il riconoscimento pre-nascita è effettuato durante la gestazione, davanti all'Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune italiano:

  • dalla madre
  • da entrambi i genitori. Se effettuato da entrambi i genitori la successiva dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori.

Documenti da presentare

  • documento di identità valido del/i genitore/i
  • certificato medico, in originale, attestante il periodo di gestazione, oltre ai documenti indicati dall'ufficio in relazione alla singola situazione

 

Caso 2 - Al momento della nascita con la dichiarazione di nascita

Il riconoscimento del figlio al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.



Caso 3 - Dopo la nascita

  • dalla sola madre
  • da entrambi i genitori
  • dal solo padre

Se il riconoscimento è di un solo genitore, l’eventuale successivo riconoscimento del figlio minore di 14 anni, da parte dell’altro genitore, può avvenire solamente con l’assenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio.
In caso di diniego dell'assenso, il genitore che intende effettuare il riconoscimento può ricorrere al giudice competente.
Il riconoscimento del figlio maggiore di 14 anni non produce effetto senza il suo consenso.

Requisiti per il riconoscimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile:

  • la persona per cui si rende il riconoscimento come figlio non deve essere già stata registrata come figlio nato in costanza di matrimonio o essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori
  • consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio
  • consenso del figlio maggiore di anni 14

Documenti da presentare

  • documento di identità valido del/i genitore/i
  • documenti indicati dall'ufficio in relazione alla singola situazione

Se il figlio è nato in un Comune diverso l’ufficio acquisisce la copia integrale dell'atto di nascita.


 

Acquisizione del cognome

  • Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e della Circolare n. 1/2017 del Ministero dell’Interno, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita possono richiedere l’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno. Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria;
  • se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, per ottenere un eventuale cambio di cognome del figlio, i genitori devono presentare istanza al Tribunale ordinario. In caso di riconoscimento successivo di figlio maggiorenne, è facoltà di quest'ultimo chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio di cognome.
  • l’attribuzione del cognome di cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza.

 

Normativa di riferimento

 

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