Pubblicazioni di matrimonio

Per poter celebrare un matrimonio, sia religioso che civile, occorre fare richiesta di pubblicazioni all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi almeno tre mesi prima della data fissata per il matrimonio.

Le pubblicazioni di matrimonio è il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con la trasmissione online all'Albo Pretorio del Comune.

Le pubblicazioni dei matrimoni vengono affisse per 8 (otto) giorni consecutivi nell’albo pretorio online, con indicati i dati anagrafici dei futuri sposi per rendere nota la loro volontà di contrarre matrimonio. In tale modo viene data la possibilità a chi è a conoscenza di eventuali impedimenti al matrimonio, di proporre opposizione alla celebrazione dello stesso.

 

Soggetti interessati e requisiti


Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:

  • di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili (art. 86 Codice Civile);
  • non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
  • maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
  • cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.
  • Con sentenza di divorzio l'uomo sarà libero di risposarsi nuovamente. Per quanto concerne la donna, invece, il codice civile prevede la possibilità di risposarsi dopo che siano trascorsi non meno di 300 giorni dal divorzio (il cosiddetto lutto vedovile o divieto temporaneo di nuove nozze)

 

Procedura


Il procedimento si divide in tre fasi:

  • FASE 1 - Avvio della pratica di matrimonio
    La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente o tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale, all'Ufficio di Stato Civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/ Ministro del culto. La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni. 
    Le pubblicazioni vengono effettuate su appuntamento preventivamente concordato con l’Ufficio di Stato Civile.
     
  • FASE 2 - Istruttoria
    La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.
     
  • FASE 3 - Esposizione delle pubblicazioni
    Completata l'acquisizione della documentazione necessaria l'Ufficiale dello Stato Civile provvede a trasmettere la pubblicazione all'Albo Pretorio. La pubblicazione sarà visibile sull’Albo Pretorio online.
L'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al comune di residenza dello/a sposo/a se diverso dal Comune di Genzano di Roma. Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti internet dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni interi.

Albo pretorio online

 

Validità

Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro delle eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

 

Documenti da presentare

Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età.

I certificati occorrenti per le pubblicazioni hanno una validità di 6 mesi.

 

Tempi di rilascio

Il certificato di eseguite pubblicazioni al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione.

 

Costo

  • n.1 marca da bollo da € 16.00 nel caso in cui gli sposi siano entrambi residenti in Genzano di Roma.
  • n. 2 marche da bollo da € 16.00 l’una nel caso in cui uno degli sposi sia residente in altro Comune.

Per la documentazione necessaria alla pubblicazione gli sposi dovranno rivolgersi, muniti di documento di riconoscimento valido, all’Ufficiale dello Stato Civile che, previa acquisizione dei dati anagrafici degli sposi, provvederà d’ufficio a richiedere le certificazioni necessarie ai Comuni di competenza.

I cittadini stranieri dovranno produrre il nulla osta al matrimonio rilasciato dall’’Autorità Diplomatica o Consolare straniera in Italia (eventualmente, ove previsto, legalizzato dalla Prefettura competente), ed il passaporto in corso di validità.

Considerata la complessità della pratica di consiglia di presentarsi all’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo sulla data prevista per la celebrazione del matrimonio.

 

Informazioni relative al procedimento in corso

L'interessato potrà ricevere le informazioni relative al procedimento in corso presso l'ufficio competente negli orari di apertura e nelle modalità previste (telefono, email/pec)

 

Normativa di riferimento

  • Codice civile  - artt. dal 50 al 230 – modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia)
  • Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile
    D.P.R. n. 396 del 3/11/2000