Regime patrimoniale

Contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religiosa, gli sposi dichiarano la scelta del regime patrimoniale.

Al momento della celebrazione del matrimonio i futuri coniugi devono scegliere il regime patrimoniale per la definizione della titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale. Il regime che per legge si instaura con la celebrazione di matrimonio è quello della comunione dei beni previsto dagli art. 177 e successive modifiche del codice civile. Inoltre chi sceglie il regime della comunione legale al momento della celebrazione non deve rilasciare alcuna dichiarazione in quanto il silenzio per la legge 19.05.75 n.151 fa instaurare automaticamente il regime patrimoniale della comunione.

La coppia può però, al momento del matrimonio, scegliere un regime patrimoniale diverso quale:

  • il regime della separazione dei beni;
  • il regime patrimoniale secondo la legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza, come disposto dall’art. 30 della legge n.218 del 1995

I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei beni:

  • al momento della celebrazione del matrimonio rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile Parroco o altro Ministro del Culto)
  • prima del matrimonio a mezzo di apposita convenzione stipulata avanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio)
  • successivamente al matrimonio con convenzione stipulata avanti ad un notaio per atto pubblico. Lo stesso notaio deve curare la comunicazione all’ufficio dello stato civile del nuovo regime scelto,per l’annotazione sull’atto originale di matrimonio.

 

Regime pubblicitario

La forma di pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi viene realizzata mediante annotazioni a margine dell’atto di matrimonio. La scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (es. costituzione fondo patrimoniale) produrrà infatti gli effetti rispetto ai terzi solamente dalla data dell'annotazione sull'atto di matrimonio.

Qualora sia necessario perciò provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre richiedere un estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio che riporta le annotazioni suddette con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni. Per quanto attiene invece alle singole clausole delle convenzioni occorre rivolgersi al notaio rogante.

Nell’ipotesi quindi che a margine dell’atto di matrimonio non risulti alcuna annotazione circa il regime patrimoniale i terzi sono legittimati a ritenere che gli sposi non abbiano stipulato alcuna convenzione e che quindi gli stessi si trovino in regime di comunione legale dei beni acquistati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n.ro 151 entrata in vigore il 20 settembre 1975).

Si precisa che il regime di comunione legale si scioglie anche per una delle cause indicate dall’art. 191 del codice Civile tra cui gli eventi che vengono annotati sull'atto di matrimonio sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale (es. sentenza di separazione personale sentenza di "divorzio").

N.B. il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull'atto di matrimonio

"