Costituzione Unione civile

La costituzione dell' unione civile si avvia con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile; quindi, non soltanto presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.

 

Avvio procedimento

L’istanza si divide in 2 fasi:

  • Prima fase: richiesta di costituzione unione civile,  formalizzata con un processo verbale;
  • Seconda fase: dichiarazione di costituzione unione civile con iscrizione in un atto di stato civile.

Richiesta di costituzione unione civile
La richiesta formalizzata innanzi all'Ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
  • L’insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione civile di cui all’art.1, comma 4, della legge n.76/2016;
  • Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Una volta ricevuta la richiesta, l’Ufficiale dello Stato Civile, effettua una preliminare indagine relativamente alla maggiore età e alla identità di sesso degli interessati (acquisendo copia delle carte di identità, anche ai fini della identificazione), e, subito dopo, predispone il processo verbale della richiesta, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell’invito a comparire di fronte all’Ufficiale dello stato civile in una data indicata dalle parti, data successiva ai quindici giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello stato civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce di ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative indicate dall’art.1, comma 4, della legge n.76/16.

Dichiarazione di costituzione unione civile

Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile, scegliendo, eventualmente, il regime di separazione dei beni.

 


Documenti richiesti (cittadini italiani)

Le coppie si dovranno presentare presso l’Ufficio Stato Civile con:

  • la richiesta debitamente compilata e firmata
  • la fotocopia del documento di identità.

Documenti richiesti (cittadini stranieri)

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare presso l' Ufficio di Stato Civile:

  • la richiesta, debitamente compilata e firmata
  • la dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
  • Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.
  • la fotocopia del documento di identità.

Costo

Nessuno


Termine del procedimento 

I tempi ordinari di gestione del procedimento di costituzione dell'unione civile sono di 30 giorni lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.