Scioglimento Unione civile

L'unione civile si scioglie in caso di:

  • morte di una delle parti;
  • per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione;
  • dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014;
  • a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014;
  • nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
  • per rettificazione di sesso di una delle parti.

 

Soggetti interessati

Possono chiedere lo scioglimento dell’unione civile:

  • chi ha costituito l’unione civile nel Comune di Genzano di Roma;
  • chi non ha costituito l’unione civile nel Comune di Genzano di Roma ma una delle due persone unite è residente nel Comune di Genzano di Roma;
  • chi ha trascritto nel Comune di Genzano di Roma il matrimonio, tra persone dello stesso sesso, contratto all’estero.

 


Avvio procedimento

L’istanza si divide in 4 fasi:

Prima fase - Appuntamento per lo scioglimento dell’Unione Civile
La richiesta deve essere presentata contattando lo Stato civile

Seconda fase - Manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile davanti l’Ufficiale di Stato Civile:

  • la manifestazione di volontà congiunta (entrambi gli uniti si presentano davanti l’Ufficiale di Stato Civile);
  • la manifestazione di volontà unilaterale (una sola parte si presenta davanti l’Ufficiale di Stato Civile) previamente comunicata all’altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, da produrre all’atto di manifestazione. La comunicazione è a cura della persona interessata.

Terza fase - Accordo di scioglimento: dopo almeno tre mesi, dalla data della Manifestazione di volontà di scioglimento (fase 2) le parti si presentano di nuovo davanti allo stesso Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l’accordo di scioglimento.

Quarta fase - Conferma dello scioglimento: decorsi almeno 30 giorni dalla data dell’Accordo di scioglimento (fase 3) le parti si presentano nuovamente davanti l’Ufficiale di Stato Civile per la conferma dell’accordo di scioglimento.

 


Costi

nessuno


Termine del procedimento

I tempi ordinari di gestione del procedimento sono di 30 giorni


Modulistica

  • dichiarazione