Separazione e divorzio
Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84) prevede che le separazioni, i divorzi e la modifica delle relative condizioni possano essere effettuate:
- tramite la negoziazione assistita,
- innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
Negoziazione assistita
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura è possibile:
sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap gravi e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’accordo dovrà essere munito di nulla osta da parte del P.M. o di un’autorizzazione del P.M. previa valutazione dell’interesse dei figli.
L’avvocato, una volta ottenuto l’eventuale nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
L’accordo da inoltrare al Comune di Genzano di Roma, firmato digitalmente, potrà essere inviato dall’avvocato via pec al seguente indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
Procedura innanzi l’Ufficiale dello Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero;
- residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso).
Inoltre:
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.
Una volta sottoscritto l’accordo, l’ufficiale dello Stato Civile fisserà con i coniugi una data (non prima che siano decorsi 30 giorni). Il giorno prefissato si dovranno presentare per confermare o meno l’accordo sottoscritto.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento.
Costo
All’atto della sottoscrizione dell’accordo i coniugi dovranno consegnare una ricevuta del versamento di Euro 16,00 da versare tramite la piattaforma PagoPA
Modalità di pagamento
PagoPA è una piattaforma per pagamenti elettronici mettendo in comunicazione cittadini, enti pubblici e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) al fine rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
IMPORTANTE - L’accesso ai servizi web, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020), sarà consentito solo con l’identità digitale (SPID, Cns, Cie).
Contatti
L’ appuntamento innanzi all’ Ufficiale dello Stato Civile potrà essere fissato presentandosi preferibilmente in Ufficio negli orari di pubblico .
Email certificata (PEC): protocollo@comunegenzanodiromapec.it
Email: stato.civile@comune.genzanodiroma.roma.it
Telefono: 06 93 711 226 (referente: Andrea Maggi) / 06 93 711 239 (referente: Alessandra Romani)
Informazioni relative al procedimento in corso
L'interessato potrà ricevere le informazioni relative al procedimento in corso presso l'ufficio competente negli orari di apertura e nelle modalità previste (telefono, email/pec)
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