Compensazione tributi comunali

Il nuovo Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Genzano di Roma è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07.02.2022.

Detto regolamento individua le modalità di rateizzazione delle somme dovute (ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori ad euro 6.000,01) e prevede, tra l‘altro, la procedura della compensazione tra debiti/crediti (Art. 20 bis).

Nello specifico, è ammessa la compensazione fra debiti scaduti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie (ivi comprese le somme iscritte a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione) e i crediti maturati nei confronti dell’Ente, facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell’Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1243 c.c.

I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell’Ente, in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare tali crediti con le somme a debito dovute all’Ente per il pagamento delle entrate comunali.

Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di richiedere la compensazione deve presentare apposita richiesta all’Ufficio Ragioneria compilando il relativo modello.

A chi deve essere presentata la domanda

La domanda può essere presentata direttamente a mani presso lo sportello del Protocollo Generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all’indirizzo pec reperibile sul sito istituzionale.

Cosa deve contenere la domanda

• generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;

• indicazione del credito da compensare ed il relativo titolo (limitatamente alla quota netta da pagare calcolata secondo le disposizioni di legge, iva split, ritenuta d’acconto ecc.);

• tipologia ed importo dell’entrata comunale dovuta;

• affermazione espressa che l’obbligazione a carico dell’Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito o di abbandono di eventuali azioni già intraprese;

• consapevolezza che la domanda potrà essere accettata solo in presenza di regolarità contributiva (DURC e/o attestazione cassa di appartenenza) e in assenza di inadempimenti (ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73).

L’Ufficio Ragioneria evaderà la richiesta di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla sua ricezione mediante l’assunzione di un apposito provvedimento dirigenziale. L’inutile decorso del termine di trenta giorni deve essere inteso come rigetto dell’istanza.

In caso di compensazione disposta su iniziativa dell’Ente l’Ufficio Ragioneria, al momento dell’emissione del mandato di pagamento relativo a fatture per la cessione di beni o prestazioni di servizi, verificata la regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti, procede alla verifica della presenza di debiti tributari ed extratributari certi, liquidi ed esigibili tramite consultazione degli archivi del software di contabilità e dell’Agente della riscossione.

Accertata la presenza di debiti, l’Ufficio Ragioneria provvede a:

• richiedere al Funzionario Responsabile dell’entrata comunale interessata una certificazione attestante l’esigibilità delle somme dovute all’Ente e il loro effettivo ammontare;

• trasmettere al contribuente una “comunicazione preventiva“ con invito alla regolarizzazione della posizione debitoria entro 15 giorni; in assenza di regolarizzazione l’Ufficio adotta i provvedimenti consequenziali, quali:

o recupero del debito a carico del fornitore mediante emissione di mandato di pagamento a compensazione con reversale di incasso sul capitolo ed accertamento di competenza;

o ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso.

Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e secondo i principi contabili.