Certificazioni anagrafiche

I certificati anagrafici sono attestazioni con cui il cittadino può dimostrare di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona, desunte dai registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), quali, ad esempio, la residenza e lo stato di famiglia, inoltre possono essere rilasciati certificati o attestazioni relative a: stato libero, esistenza in vita, iscrizione nelle liste elettorali, cittadinanza.

Importante! Misure di semplificazione per il rilascio ed uso dei certificati

Dal 1° gennaio 2012, i cittadini che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi non devono più presentare certificazioni rilasciate dalle stesse ma solo autocertificazioni (Legge 183/2011 – artt. 15 e 36).

I  certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituibili con l'autocertificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
I certificati potranno essere rilasciati solo per la presentazione a privati e dovranno recare, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici esercizi”.


 

Certificati anagrafici - Informazioni generali 

I registri anagrafici sono registri pubblici e le informazioni in essi contenuti sono accessibili secondo le modalità previste dalla legge (legge anagrafica n. 1228/1954, Regolamento anagrafico D.P.R. n.223/1989). In particolare l’art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l’Ufficiale di Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Si elencano di seguito i certificati previsti che, salvo i suindicati, sono rilasciati esclusivamente al diretto interessato, al tutore o amministratore  di sostegno autorizzato dal Tribunale, ai genitori dei minori e alla persona delegata per iscritto con copia del documento del delegante nonché a chi lo richiede motivandone l’uso che deve essere  connesso alla tutela di situazioni giuridicamente riconosciute:

Descrizione Classe
Certificato di Stato civile, Certificato di Cittadinanza, Certificato di Esistenza in vita, Certificato Contestuale (comprende più certificazioni), Certificato di Residenza, Certificato di Residenza Storico, Certificato di Residenza alla Cancellazione, Certificato di Residenza alla Data, ,Certificato di Stato di Famiglia al Decesso, Certificato di Stato di Famiglia alla Data, Certificato di Vedovanza,  Certificato di stato Libero alla data, Certificato di convivenza di fatto, Certificato di stato Libero,  Nulla Osta al godimento dell'elettorato attivo, Certificato Variazione toponomastica, Certificato Anagrafico di Matrimonio, Certificato Anagrafico di Morte, Certificato Anagrafico di Nascita, Certificato Anagrafico di Unione Civile, Attestazione di irreperibilità, Certificato contestuale per A.I.R.E., Certificato di Cittadinanza per A.I.R.E., Certificato di Residenza A.I.R.E., Certificato di stato Libero per A.I.R.E., Certificato di Stato di Famiglia A.I.R.E., Attestazione di irreperibilità in corso Anagrafe
Certificato di Corrette Generalità, Certificato di Matrimonio, Certificato di Morte, Certificato di Nascita, Certificato di Unione Civile, Certificato di capacità matrimoniale (Convenzione di Monaco), Estratto di Matrimonio, Estratto di Matrimonio internazionale (Convenzione di Vienna), Estratto di Morte, Estratto di Morte internazionale (Convenzione di Vienna), Estratto di Nascita, Estratto di Nascita internazionale (Convenzione di Vienna), Estratto di Unione Civile Stato civile
Certificato di Godimento dei Diritti Politici, Certificato di Iscrizione alle Liste Elettorali, Sottoscrittori - Attestazione Cittadini UE, Sottoscrittori - Certificazione cumulativa, Sottoscrittori - Certificazione cumulativa a pagina singola Elettorale
Autentica di copia Varie
Autentica di sottoscrizione Varie
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà Varie
Legalizzazione di Fotografia Varie
Istanza Attestazione Iscrizione Anagrafica Comunitari
Istanza Attestazione Soggiorno Permanente Comunitari
Attestazione Iscrizione Anagrafica Comunitari
Attestazione Iscrizione Anagrafica per Neonato nato Italia da residenti Comunitari
Attestazione Soggiorno Permanente Comunitari

Validità dei certificati anagrafici 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morte, ecc).

Le restanti certificazioni hanno validità di tre mesi, per i Comuni già subentrati in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore (residenza, stato di famiglia, ecc).


Certificati per uso privato

Dal 1 gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato con la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso.

Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria.


Certificati e la Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi (AIMAG, Telecom, Enel, ecc.), non possono richiedere e/o accettare certificati di qualunque tipo, ma devono accettare esclusivamente l’autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, che non costano nulla e devono essere compilate dai diretti interessati. Pertanto un certificato rivolto alla Pubblica Amministrazione o a un Gestore di pubblico servizio non potrebbe essere rilasciato.


Certificati per avvocati

Gli Avvocati iscritti all’Albo possono richiedere all’ANPR i certificati anagrafici dei cittadini presenti nella banca dati. Il certificato è reso immediatamente disponibile all’Avvocato nell’area dedicata del portale ANPR ed è rilasciato in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
È possibile richiedere 13 tipologie di certificati:
    • anagrafico di nascita;
    • anagrafico di matrimonio;
    • di cittadinanza;
    • di esistenza in vita;
    • di residenza;
    • di residenza AIRE;
    • di stato civile;
    • di stato di famiglia;
    • di residenza in convivenza;
    • di stato di famiglia AIRE;
    • di stato libero;
    • anagrafico di unione civile;
    • di contratto di convivenza.

Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS. Il sistema verificherà, tramite interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Consiglio Nazionale Forense, l’effettiva iscrizione dell’utente, consentendo l’emissione di massimo 30 certificati al giorno.

Per maggiori informazioni si invita a visitare il seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/certificati-per-avvocati/


Autocerticazioni

L'autocertificazione è un diritto e basta una semplice dichiarazione del cittadino. Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) e non sconta  imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.

Si informa che dal 15 settembre 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") ed è stato introdotto l’obbligo anche per i privati di accettare l’autocertificazione (art. 2 del DPR n.445/2000). Con il nuovo Decreto, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di fare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute.

Pertanto i privati non hanno più la facoltà, ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo unico sulla documentazione amministrativa, quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione.

Ciò si traduce, nell’obbligo per il privato (Banca, Assicurazione, Notaio, Avvocato etc.) di accettare l’autocertificazione e nella conseguente possibilità di ottenere l’accesso ai dati in una modalità semplificata per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini.


 

Costi dei certificati

I certificati anagrafici sono tutti soggetti all’imposta di bollo pari a € 16.00 fin dall’origine, ai sensi del DPR 642/72.
Gli stessi possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR 642/1972) nonché dalle specifiche leggi speciali.

Con il subentro nell’anagrafe nazionale (A.N.P.R.) il nostro comune è abilitato al rilascio in esenzione esclusivamente per le seguenti motivazioni:

Esenzioni previste

  • Adozione, Affidamento, Tutela Minori 
  • C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; Curatore fallimentare
  • Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno ( certificati da produrre nel procedimento ) 
  • Onlus 
  • Pensione estera 
  • Processuale ( certificati da produrre nel procedimento )
  • Scambio di atti e documenti FRA PP.AA. 
  • Separazione/Divorzio
  • Società sportive 
  • Variazione toponomastica stradale e numerazione civica
     

Note: L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

Il rilascio dei certificati richiesti allo sportello/e-mail/Pec è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria (euro 0,52 per i documenti rilasciati in bollo; euro 0,26 per i certificati in esenzione)

I certificati  esenti dal bollo per

  • Adozione, affidamento, tutela minori ( art. 13 Tab. B D.P.R. 442/72 e art. 82 L. 184/83 ) 
  • CTU Nominato dal Tribunale o dal Pubblico Ministero, Curatore fallimentare ( art. 16 Tab. B D.P.R. 442/72)  
  • Separazione/ Divorzio ( art. 19 l: 74/87 )

sono esenti anche dai diritti di segreteria.

I certificati che, per il rilascio, richiedono ricerche in archivio, hanno costi e tempi diversi.

Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo, devono riportare l’esatta indicazione della norma che ne giustifica l’emissione.

In particolare, per le richieste dei seguenti certificati i costi sono così definiti:

certificati anagrafici in bollo:  (stato di famiglia, stato libero, stato di famiglia storico alla data (successiva al 2004), residenza, residenza storica dopo il 2004, contestuale indicando i certificati da comprendere: € 0,52 per diritti di segreteria in contanti  +  marca da bollo da € 16,00:

certificati anagrafici in esenzione  (stato di famiglia, stato di famiglia storico alla data (successiva al 2004), residenza, residenza storica dopo il 2004, contestuale indicando i certificati da comprendere: € 0,26 per diritti di segreteria in contanti o bonifico in caso di richiesta per e-mail o pec;

certificazioni storico anagrafiche di residenza  antecedenti al 2004 (ossia, residenza storica di un cittadino  precedente al 2004) : € 5,16  per diritti di segreteria in contanti  +  marca da bollo da € 16,00;

certificazioni storiche di famiglia alla data, antecedente al  2004 (*)  marca da bollo da € 16,00 , più i diritti di segreteria pari a € 5,16 per ogni componente presente nel foglio di famiglia del nucleo familiare oggetto della certificazione. Per tale motivo gli interessati prima di effettuare versamenti dovranno richiedere un preventivo della spesa a anagrafe@comune.genzanodiroma.roma.it. Ottenuta in tal modo la comunicazione dell’importo da pagare, il richiedente potrà effettuare il versamento tramite la piattaforma PagoPA Pagamenti online  ed inoltrare poi la copia della ricevuta del pagamento.

 

(*) N.B. Non è sempre possibile certificare stati di famiglia storici (prima del 2004) ed è necessario inviare sempre la richiesta a mezzo posta ordinaria

L’art. 22 del DPR 26/10/1972, n. 642 stabilisce che sono  OBBLIGATI al pagamento dell’imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno SOTTOSCRITTO, RICEVUTO, ACCETTATO O NEGOZIATO atti e documenti non in regola con l’imposta o che degli stessi facciano uso.


 

Modalità di rilascio

Nell’ambito della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Comune ha attivato nuovi servizi per il cittadino:

IMPORTANTE - L’accesso ai servizi web, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione (DL n. 76/2020), sarà consentito solo con l’identità digitale (SPID, Cns, Cie).

 

Tramite servizio postale
 

Il  cittadino può chiedere all’Anagrafe del Comune di Genzano di Roma certificati / estratti /copie integrali di atti di stato civile (nascita, matrimonio e morte) o certificati anagrafici (residenze, storici di residenza, residenza AIRE, stati di famiglia e stati di famiglia storici alla data e certificati contestuali indicando i certificati da comprendere nei medesimi)  esclusivamente inviando una richiesta scritta (contenente i dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo, numero di telefono e  e-mail leggibile del richiedente) in busta chiusa, all’indirizzo:

Comune di Genzano di Roma
Servizi Demografici
Via Italo Belardi, 81  - 00045  - Genzano di Roma (RM) 

indicando  tutte  le generalità dell’intestatario del certificato (nome, cognome, luogo e data di nascita, per i certificati  di  matrimonio, luogo e data del matrimonio e dati coniuge e per i certificati di morte, luogo e data della morte). 
Alla richiesta deve essere allegato, a pena di rifiuto dell’istanza:
- fotocopia completa di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale o partita IVA del intestatario-richiedente;
- se il richiedente è persona diversa dall'intestatario, delega e fotocopie complete di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale o partita IVA dell'intestatario-delegante e del richiedente-delegato, in modo particolare per le richieste di copie o estratti di nascita;
- una busta preaffrancata (con  importo affrancatura aggiornato), con sopra scritto l’indirizzo al quale si vuole ricevere il certificato, per l’invio, a mezzo posta, del certificato richiesto;
- la marca da bollo da € 16.00 e i diritti di segreteria pari a € 0.52 se il certificato non  prevede il rilascio in esenzione oppure soltanto  € 0.26 e l’indicazione nella richiesta della specifica esenzione. I diritti di segreteria vanno allegati in contanti.
Per le certificazioni antecedenti il 2004 leggasi il riferimento al costo sopra indicato.

Tramite e- mail o PEC
Per richiedere i certificati per mail o PEC (soltanto se in esenzione da bollo) è necessario allegare la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
E’ stata abilitata la procedura Pagopa

  1. Per procedere collegarsi online  al link: https://genzanodiroma.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei
  2. Scegliere : certificati anagrafici
  3. L’utente dopo aver terminato l’inserimento dei dati obbligatori potrà:
  4. • pagare direttamente online mediante il pulsante “Paga Ora”;
  5. • cliccare sul pulsante “Stampa e Paga” stampare il bollettino PagoPA e pagarlo successivamente attraverso una delle modalità di pagamento previsteIl

Il certificato verrà inviato a mezzo PEC con firma omessa.


Tempi e modalità di rilascio
 

 Allo sportello:

  • Per i certificati, che richiedono una ricerca  di archivio, il tempo di attesa verrà comunicato al momento dell’istruttoria.
  • Per tutti gli altri certificati il rilascio è immediato.

Per Posta, Mail o PEC:

  • Nei tempi necessari di lavorazione dall'arrivo (circa 3-7 gg). Si consiglia di verificare con l’ufficio la ricezione della richiesta.

 Notizie utili

Il rilascio  della copia integrale dell'atto di nascita  e/o dell'estratto di nascita  completo di paternità e maternità, viene rilasciato all'interessato o a persona delegata dallo stesso, ai genitori per i figli minori, a soggetti che dichiarino un uso connesso alla tutela di situazioni giuridicamente riconosciute. 


 

Riferimenti normativi

Legge n.1228/1954;
Decreto Presidente Repubblica n.223/1989;
Decreto Presidente Repubblica n.396/2000;
Decreto Presidente Repubblica n.445/2000;
Legge n.183/2011 – artt. 15 e 36

A chi rivolgersi in caso di inerzia:

Dr.ssa Geltrude Monti 06-93711381