Rilascio di copia delle liste elettorali

 

Ai sensi dell’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 223/1967, come novellato dall’art. 177, comma 5, D.Lgs. n. 196/2003, “le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.

Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima e nel senso che è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall’art. 51, D.P.R. n. 223/1967, per indicare le finalità ammesse dalla legge.

La valutazione del contenuto della richiesta di accesso ricevuta dal Comune spetta all’ Ente stesso (che dovrà entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo (che deve essere propria), nonchè se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art. 177). Una motivazione generica dell’uso delle liste  poiché si limita a riproporre l’espressione letterale dell’art. 51, comma 5,  non sarà considerata in linea perchè necessità di un’indicazione chiara e specifica del concreto utilizzo che si intende fare delle liste elettorali.

Per quanto concerne la motivazione dell’utilizzo delle liste “per l’invio di materiale promozionale”,  si osserva  che, qualora “l’invio di materiale promozionale” fosse legato alla propaganda elettorale, non ci sono motivi per non concedere la copia delle liste elettorali.

Nel provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 6 marzo 2014, in tema di trattamento dei dati, è previsto l'utilizzo dei dati personali degli elettori a fini di propaganda elettorale, prescindendo dal consenso degli interessati, quando gli stessi sono reperiti in una serie di elenchi pubblici, quali ad esempio, per quanto qui di interesse, le liste elettorali.

In tale ipotesi, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, dal 60° giorno antecedente il voto e sino al 60° giorno successivo, possono prescindere dal rendere agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

Ciò a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l’interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della privacy, quali, ad esempio, quello di rettificare i propri dati o di ottenerne la cancellazione.

Il Garante precisa, che non sono, invece, utilizzabili a scopo di propaganda elettorale i dati personali contenuti in alcune fonti pubbliche, tra cui, le liste elettorali già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 223/1967, ogni cittadino può prendere visione degli atti della revisione semestrale e delle liste nei periodi dall'11 al 20 aprile e dall'11 al 20 ottobre di ogni anno. Le stesse vengono depositate presso l'Ufficio Elettorale dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre di ogni anno e chiunque può prenderne visione.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Elettorale al n. 06-93711246