Dichiarazione di nascita

 

Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere registrate all'Ufficio di Stato Civile, il quale provvede a trasmettere la comunicazione al Comune di residenza dei genitori, o in caso di residenze diverse, a quello della madre.

La dichiarazione è l'adempimento che prelude alla formazione dell'atto per l'iscrizione della nascita nel registro di stato civile. Nella dichiarazione deve essere indicato il nome scelto per il nascituro.

La dichiarazione di nascita è un atto dovuto alla nascita di un bambino, affinché possa acquisire l'identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico italiano. ( R.D. n. 1238/1939- D.P.R. n 396/2000, c. c ). Si tratta della denuncia obbligatoria di ogni nuovo nato.

 

Avvio procedimento

Per rendere la dichiarazione di nascita bisogna presentarsi presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Genzano di Roma negli orari d’ufficio.

 

Soggetti interessati

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • da entrambi o da uno solo dei genitori se la coppia è sposata.
  • da entrambi i genitori se la coppia non è sposata.  In tal caso se entrambi i genitori hanno effettuato il riconoscimento pre-nascita, la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori.
  • dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

 

Dove e quando

La dichiarazione di nascita è resa:

  • entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale dove è avvenuta la nascita;
  • entro dieci giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita del minore o dove risiedono i genitori (in quello di residenza della madre se essi risiedono in Comuni diversi).
  • entro i primi dieci giorni dalla nascita nel Comune di residenza dei genitori (nel caso di genitori residenti in due differenti Comuni, salvo diverso accordo la dichiarazione è resa nel Comune di residenza della madre).

In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. Nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.

Inoltre i genitori cittadini stranieri non residenti in Italia possono rendere la dichiarazione di nascita solo nel Comune, dove è avvenuta la nascita del bambino.

Invece per situazioni particolari (come ad es. nati all'estero da almeno un genitore italiano, genitori minori di 16 anni, ...) è opportuno contattare l’ Ufficio di Stato civile e prima di fissare l’appuntamento.

 

Documenti da presentare per la dichiarazione di nascita

  • documento d’identità in corso di validità dei genitori;
  • attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto o constatazione di avvenuto parto.
  • genitori cittadini comunitari possono esibire la carta di identità italiana o quella rilasciata dal proprio Paese d’origine.
  • genitori cittadini stranieri non residenti in Italia devono esibire il passaporto. Si ricorda che con Circolare n.19/2009 del Ministero dell’Interno è stato disposto che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».

 

Acquisizione del cognome

  • Il figlio di genitori tra loro coniugati, ovvero riconosciuto da entrambi, acquisisce il cognome del padre.
  • Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e della Circolare n. 1/2017 del Ministero dell’Interno, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita possono richiedere l’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno.

Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria.

 

Scelta del nome

Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto di uno fino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi.

 

Costo

Nessuno

 

Termine procedimento

Contestuale alla dichiarazione

 

Informazioni relative al procedimento in corso

L'interessato potrà ricevere le informazioni relative al procedimento in corso presso l'ufficio competente negli orari di apertura e nelle modalità previste (telefono, email/pec)

 

Normativa di riferimento