Adozione ed affidamento

L’Ufficiale di Stato Civile ha il compito di trascrivere il provvedimento o la sentenza che pronuncia l’adozione, devono essere trascritte nel Comune di nascita dell’adottato; se il minore risulta essere nato all’estero la sentenza dovrà essere trascritta nel Comune di residenza del medesimo.

Dove e come presentare la richiesta

I genitori adottivi non sono tenuti ad alcun adempimento. L’Ufficio riceve direttamente dalla Cancelleria del Tribunale competente il provvedimento (e, quando previsto, anche l’atto di nascita dell’adottato) per il seguito di competenza.

Modalità e tempi

L’Ufficio trascrive il provvedimento di adozione, in quanto:

  • Comune di nascita dell’adottato se nato in Italia;
  • Comune di residenza dell’adottato se nato all’estero. In quest’ultimo caso l’Ufficio trascrive anche l’atto di nascita dell’adottato, quando inviato dal Tribunale o consegnato dagli interessati.

Successivamente l’Ufficio provvede alle conseguenti annotazioni a margine dell’atto di nascita (adozione, eventuale acquisto della cittadinanza italiana, attribuzione del cognome spettante ai sensi del Codice Civile) ed alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.

Costo

nessuno

Normativa di riferimento