A chi è rivolto
Questo servizio è rivolto a coloro che intendano addivenire al divorzio dopo la separazione con negoziazione assistita.
Descrizione
Il Decreto Legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n.162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84) prevede che le separazioni, i divorzi e la modifica delle relative condizioni possano essere effettuate:
- tramite la negoziazione assistita,
- innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
Negoziazione assistita
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura è possibile:
sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap gravi e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’accordo dovrà essere munito di nulla osta da parte del P.M. o di un’autorizzazione del P.M. previa valutazione dell’interesse dei figli.
L’avvocato, una volta ottenuto l’eventuale nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
L’accordo da inoltrare al Comune di Genzano di Roma, firmato digitalmente, potrà essere inviato dall’avvocato via pec al seguente indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
Come fare
La procedura è possibile:
sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap gravi e di figli maggiorenni non autosufficienti, previo appuntamento con l'ufficio Stato Civile.
Cosa serve
L’accordo dovrà essere munito di nulla osta da parte del P.M. o di un’autorizzazione del P.M. previa valutazione dell’interesse dei figli.
L’avvocato, una volta ottenuto l’eventuale nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
L’accordo da inoltrare al Comune di Genzano di Roma, firmato digitalmente, potrà essere inviato dall’avvocato via pec al seguente indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
Cosa si ottiene
Si ottiene che le separazioni, i divorzi e la modifica delle relative condizioni possano essere effettuate tramite la negoziazione assistita.
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:
-
Palazzo comunale, Via Italo Belardi 81, 00045
Documenti
Modulo per divorzio dopo separazione con negoziazione assistita
Modulo per richiesta di divorzio dopo separazione con negoziazione assistita
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
documento-test.pdf
(Formato PDF, 0.03 MB)
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Contatti
Telefono:
Unità organizzativa responsabile
Ufficio stato civile
Ufficio