Certificazioni anagrafiche

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Modalità per il rilascio di certificati anagrafici

A chi è rivolto

I certificati anagrafici sono attestazioni con cui il cittadino può dimostrare di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona, desunti dai registri della popolazione residente nel Comune e nei registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), quali, ad esempio, la residenza e lo stato di famiglia; inoltre possono essere rilasciati certificati o attestazioni relative a: stato libero, esistenza in vita, iscrizione nelle liste elettorali, cittadinanza.

I registri anagrafici sono registri pubblici e le informazioni in essi contenute sono accessibili secondo le modalità previste dalla legge (legge anagrafica n. 1228/1954, Regolamento anagrafico D.P.R. n. 223/1989). In particolare l’art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l’Ufficiale di Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morte, ecc). Le restanti certificazioni hanno validità di tre mesi dalla data del loro rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore (residenza, stato di famiglia, ecc).

Se il richiedente il certificato è una persona diversa dall'intestatario, deve presentarsi munito di delega e di fotocopie complete di un documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'intestatario-delegante sia del richiedente-delegato.

 

Descrizione

Dal 1° gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (l. n. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni (art. 40 del D.P.R. n. 445/2000). Pertanto gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato con la seguente dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” a pena di nullità del certificato stesso.

Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa Alleg. A al D.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria.

 

Autocertificazione:

Dal 7 marzo 2001, con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui sia possibile ricorrere all'autocertificazione.

L'autocertificazione è stata estesa ai privati con la l. n. 120/2020, che all'art. 30 bis lett. a) e b) ha modificato il D.P.R. 445-2000 agli artt. 2 e 71.

Pertanto, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dalle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino, il quale attesta sotto la propria responsabilità alcuni dati (generalità, residenza, titoli di studio ecc.), senza che sia necessario presentare altri documenti. La firma del cittadino non deve essere autenticata. Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Cosa si può autocertificare:

- luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;

- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;

- nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;

- tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);

- iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio);

- appartenenza ad ordini professionali;

- titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;

- situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;

- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;

- stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;

- qualità di studente;

- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

Cosa non si può autocertificare:

Sono pochi i casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:

- certificati sanitari, medici, veterinari;

- certificati di origine, di conformità CE;

- certificati di marchi e brevetti.

Come fare

È possibile richiedere le certificazioni anagrafiche con le seguenti modalità:

- allo sportello

Le certificazioni vengono rilasciate nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 anche senza appuntamento oppure con appuntamento preso on line.

- tramite servizio postale

Il cittadino può chiedere all’Ufficio Anagrafe certificati/estratti/copie integrali di atti di stato civile (nascita, matrimonio e morte) o certificati anagrafici (residenze, storici di residenza, residenza AIRE, stati di famiglia e stati di famiglia storici alla data e certificati contestuali indicando i certificati da comprendere nei medesimi) esclusivamente inviando una richiesta scritta (contenente i dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo, numero di telefono e e-mail leggibile del richiedente) in busta chiusa all’indirizzo:

Comune di Genzano di Roma

Servizi Demografici

Via Italo Belardi, 81 - 00045 - Genzano di Roma (RM)indicando tutte le generalità dell’intestatario del certificato (nome, cognome, luogo e data di nascita; per i certificati di matrimonio: luogo, data del matrimonio e dati coniuge; per i certificati di morte: luogo e data della morte).

Alla richiesta deve essere allegato, a pena di rifiuto dell’istanza:

- fotocopia completa di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale o partita iva del intestatario-richiedente;

- una busta preaffrancata (con importo affrancatura aggiornato) con sopra scritto l’indirizzo al quale si desidera ricevere il certificato richiesto;

- la marca da bollo da € 16,00 più i diritti di segreteria, pari a € 0,52 per il certificato rilasciato senza esenzione, ovvero € 0,26 per il certificato esente con espressa indicazione dei motivi di esenzione. Il pagamento dei diritti di segreteria può avvenire in contanti, allegandoli alla richiesta, oppure attraverso la procedura PagoPA, allegando la ricevuta del versamento (LINK AL PAGOPA sul sito del Comune)

Per le certificazioni antecedenti il 2004 si rimanda alla sezione costi (link).

- tramite e-mail o pec

Per richiedere i certificati per mail o pec (soltanto se in esenzione da bollo) è necessario allegare la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, effettuato tramite PagoPA (LINK AL PAGOPA sul sito del Comune).

- tramite portale ANPR

 

Sul portale ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) all’indirizzo https://www.anpr.interno.it/portale/ ogni cittadino può consultare i propri dati anagrafici e stampare alcune tipologie di autocertificazione precompilata (famiglia anagrafica, residenza, nascita, stato civile, cittadinanza, esistenza in vita) oltre a tutti i certificati anagrafici personali e dei propri famigliari conviventi.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti modalità:

- SPID (sistema pubblico di identità digitale);

- CIE (Carta d’identità elettronica);

- CNS (Carta nazionale dei servizi).

Per i pagamenti on line è stata abilitata la procedura PagoPA

Per procedere collegarsi online al link: https://genzanodiroma.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei

Scegliere: certificati anagrafici

L’utente dopo aver terminato l’inserimento dei dati obbligatori potrà:

pagare direttamente online mediante il pulsante “Paga Ora”;

cliccare sul pulsante “Stampa e Paga” stampare il bollettino PagoPA e pagarlo successivamente attraverso una delle modalità di pagamento previste.

Il certificato verrà inviato a mezzo PEC con firma omessa.

Estrazione certificati anagrafici on line per gli Ordini Professionali

 

Con Circolare n. 127/2022 il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti circa la possibilità per gli enti locali di continuare a rilasciare certificati on line utilizzando la propria banca dati locale, sincronizzata con l’ANPR, anche a soggetti terzi, quali ad esempio gli ordini professionali.

La norma vigente, ed in particolare l’art. 62 del d. lg. n. 82/2005 al comma 3, consente infatti ai Comuni di sottoscrivere convenzioni per il rilascio di certificati anagrafici a valere sulla propria banca dati locale, anche tramite servizi on line, nel rispetto delle norme di sicurezza previste e di garanzia di protezione dei dati personali dei cittadini.

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2023, è stato pubblicato il decreto 6 ottobre 2023 (link a decreto) del Ministero dell’Interno sull’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), che consente agli avvocati di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica in esenzione dall’imposta di bollo.

Con Circolare n. 15/2023 (link alla circolare) il Ministero dell’Interno ha confermato la prossima pubblicazione delle istruzioni operative per la fruizione di queste nuove modalità.

 

Cosa serve

Per accedere al servizio ANPR è necessario autenticarsi con una delle seguenti modalità:

- SPID (sistema pubblico di identità digitale);

- CIE (Carta d’identità elettronica);

- CNS (Carta nazionale dei servizi).

Cosa si ottiene

Il certificato

Tempi e scadenze

Il rilascio del certificato è di norma immediato. Non è necessario la prenotazione appuntamento.

Se si tratta di certificati per i quali risulti necessaria una ricerca di archivio, il tempo di attesa verrà comunicato al momento dell’istruttoria. Per posta, mail o pec: Il rilascio del certificato richiesto avverrà nei tempi necessari di lavorazione dall'arrivo della richiesta (normalmente l’Ufficio evade la pratica in circa 3-7 gg lavorativi, ma si ricorda che la l. n. 241/1990 stabilisce di concludere il procedimento amministrativo nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta). Si consiglia di verificare con l’ufficio la ricezione della richiesta. Sul portale ANPR: Il rilascio del certificato avviene in tempo reale.

Quanto costa

I certificati anagrafici sono tutti soggetti all’imposta di bollo pari a € 16,00 ai sensi del DPR n. 642/72.

 

In particolare, per le richieste dei seguenti certificati i costi sono così definiti:

 

- certificati anagrafici in bollo (stato di famiglia, stato libero, stato di famiglia storico alla data (successiva al 2004), residenza, residenza storica dopo il 2004, contestuale indicando i certificati da comprendere): € 0,52 per diritti di segreteria in contanti + marca da bollo da € 16,00;

 

- certificati anagrafici in esenzione (stato di famiglia, stato di famiglia storico alla data (successiva al 2004), residenza, residenza storica dopo il 2004, contestuale indicando i certificati da comprendere): € 0,26 per diritti di segreteria in contanti o PagoPA in caso di richiesta per e-mail o pec;

 

- certificazioni storico-anagrafiche di residenza antecedenti al 2004 (ossia residenza storica di un cittadino precedente al 2004): € 5,16 per diritti di segreteria in contanti + marca da bollo da € 16,00;

 

- certificazioni storiche di famiglia alla data antecedente al 2004 (*) marca da bollo da € 16,00 più i diritti di segreteria pari a € 5,16 per ogni componente presente nel foglio di famiglia del nucleo familiare oggetto della certificazione. Per tale motivo gli interessati prima di effettuare i versamenti dovranno richiedere un preventivo della spesa a anagrafe@comune.genzanodiroma.roma.it. Ottenuta in tal modo la comunicazione dell’importo da pagare, il richiedente potrà effettuare il versamento tramite la piattaforma PagoPA Pagamenti online ed inoltrare poi la copia della ricevuta del pagamento.

 

N.B.: non è sempre possibile certificare stati di famiglia storici (prima del 2004).

 

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR n. 642/1972 - link) nonché dalle specifiche leggi speciali.

 

Con il subentro nell’anagrafe nazionale (A.N.P.R.) il nostro Comune è abilitato al rilascio in esenzione esclusivamente per le seguenti motivazioni:

 

- Adozione, Affidamento, Tutela Minori;

- C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero; Curatore fallimentare;

- Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento); - Onlus;

- Pensione estera;

- Processuale (certificati da produrre nell’ambito di un giudizio);

- Scambio di atti e documenti fra Pubbliche Amministrazioni;

- Separazione/Divorzio;

- Società sportive;

- Variazione toponomastica stradale e numerazione civica.

 

I certificati esenti dal bollo per adozione, affidamento, tutela minori, CTU nominato dal Tribunale o dal Pubblico Ministero, Curatore fallimentare e separazione/divorzio sono esenti anche dai diritti di segreteria.

Sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria anche i certificati che il cittadino richiede autonomamente sul portale ANPR.

 

Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione ha sempre l’obbligo di dichiarare la norma che la prevede. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l’esatta indicazione della norma che ne giustifica l’emissione (tabella B del DPR n. 642/1972 - link).

 

L’art. 22 del DPR n. 642/1972 stabilisce che sono OBBLIGATI al pagamento dell’imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno SOTTOSCRITTO, RICEVUTO, ACCETTATO O NEGOZIATO atti e documenti non in regola con l’imposta e che degli stessi facciano uso senza prima munirli del bollo prescritto.

 

L’utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.

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Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo comunale, Via Italo Belardi 81, 00045

Contatti

Telefono:

+39 06 93711214

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Anagrafe

Via Italo Belardi 81, 00045


Codice dell'ente erogatore

c_d972

Ultimo aggiornamento: 17/04/2024, 09:20

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