Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo

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Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), esposizioni di animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise. (artt. 68, 69 TULPS).
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A chi è rivolto

Imprese, associazioni

Descrizione

 

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), esposizioni di animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precise. (artt. 68, 69 TULPS).

A tutela della sicurezza e della salute, per permettere un regolare iter del procedimento, consentendo agli Uffici e agli Enti competenti di effettuare i controlli previsti dalla normativa, la richiesta di Scia/Autorizzazione per manifestazioni di pubblico spettacolo deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, esclusivamente in modalità informatica sul portale SUAP.

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti morali:
assenza di cause ostative elencate nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010
assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011
Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
 
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 ed è necessario presentare l'ulteriore modulistica inerente la Somministrazione Temporanea di Alimenti e Bevande.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone, occorre il parere di agibilità dello spazio ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza.
Nei due anni successivi al rilascio dell’autorizzazione, qualora la manifestazione si ripeta con le medesime strutture ed impianti, già autorizzati dalla Commissione Comunale di vigilanza, la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dall’ufficio SUAP senza l’intervento della Commissione essendo sufficiente una dichiarazione circa la rispondenza dei requisiti.
Per manifestazioni in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, pur in presenza di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, la manifestazione verrà autorizzata dall’ufficio a seguito dell’acquisizione di idoneità statica delle strutture allestite e di dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio purchè prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico.
Per manifestazioni musicali è necessaria la presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente iscritto presso apposito Albo (D. Lgs. 42/2017).
Nel caso in cui per lo svolgimento della manifestazione musicale  si abbia necessità di deroga per il superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, la relativa richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, corredata dalla relazione di impatto acustico, dell'attestazione del versamento dei diritti di istruttoria per l'ARPA Lazio, e del modulo MDL 031 DA0BICCO Rev 02 (presente nella sezione modulistica oppure sul sito istituzionale dell'ARPA), debitamente compilato. Il parere favorevole dell'ARPA, in questi casi, è condizione necessaria affinché il si possa rilasciare apposita Autorizzazione Comunale al superamento dei limiti sonori stabiliti dal vigente Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica.

Adempimenti
1. SCIA per attività temporanea culturale (teatro, musica, proiezioni cinematografiche, danza, musical) di pubblico Spettacolo o Trattenimento (anche all'aperto) che termina entro le ore 1:00 del giorno successivo a quello dell'evento ed è rivolta a un massimo di 2000 partecipanti e che ricomprende altresì le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 27/12/2024 convertito nella Legge 21/02/2025 n. 16 (G.U. n. 46 del 25/02/2025)- “Misure urgenti in materia di cultura" sono divenute strutturali le semplificazioni per la realizzazione degli spettacoli dal vivo introdotte con l’art. 38/bis, c.1, del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare la norma dispone che, a partire dal 1 gennaio 2025, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 142 e 143 del Regolamento di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, in caso di attività culturali, quali teatro, musica, danza, musical e/o proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinate a un massimo di 2.000 spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presentata al SUAP, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali con riferimento al luogo in cui si svolge l'evento. Si rimanda pertanto alla modulistica SCIA al fine di conoscere tutta la documentazione necessaria al fine di avviare l'attività temporanea di pubblico spettacolo a carattere culturale.

La novella normativa prevede infatti che, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo di cui alle modalità sopracitate, è sufficiente per gli organizzatori presentare al Suap del Comune una Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tranne che nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Dunque, in tali fattispecie, non sarà più necessario acquisire sia il parere ex art. 80 Tulps della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sia l’autorizzazione ex art. 68 Tulps del Responsabile Suap.

Alla Scia – in quanto non soggetta a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza – deve essere allegata Relazione Tecnica Asseverata, resa a firma di un professionista abilitato iscritto all’Albo, che certifichi la rispondenza degli allestimenti a quanto previsto dal Titolo IX, comma 3 del D.M. 19.8.1996 e attesti la rispondenza delle misure di sicurezza predisposte per l’evento secondo quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) 18/07/2018.

In particolare la Relazione Tecnica dovrà riguardare (a seconda dei casi) i seguenti punti:

- idoneità statica delle strutture allestite;

- esecuzione a regola d’arte degli impianti e attrezzature elettriche che devono essere obbligatoriamente installate in aree non accessibili al pubblico;

- approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;

- modalità operative messe in atto al fine di garantire, nel rispetto dei criteri di sicurezza, che lo stazionamento di pubblico che assiste allo spettacolo/trattenimento non sia superiore alle 200/ 2000 persone;

- planimetria che identifichi l’area di allestimento per l’esibizione e l’area di stazionamento del pubblico.

 

2. Autorizzazione per eventi / manifestazioni con durata maggiore di un giorno o con affluenza maggiore di 2000 spettatori:

Per ottenere l’autorizzazione, in bollo da € 16,00, occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta.

L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento della manifestazione.

 

Per una migliore organizzazione degli eventi e per fornire gli elementi utili agli Uffici ed Enti competenti per le rispettive determinazioni si mettono a disposizione:

Linee guida per l’organizzazione di manifestazioni temporanee

Fac simile Relazione illustrativa safety e security


In presenza di attività di somministrazione a pagamento, durante la manifestazione, occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la Notifica Sanitaria* (per la tipologia di modulistica ASL da impiegare vedere nota a fondo pagina) redatta sulla modulistica della ASL ROMA 6, ai fini della registrazione dell'attività presso la ASL di appartenenza e corredata di tutti gli allegati richiesti, inclusa la ricevuta del versamento di €. 20,00 a favore della ASL ROMA6.

Congiuntamente alla modulistica si rende disponibile la procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dall'intestatario della pratica.

 

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento Comunale per la disciplina del requisito della regolarità contributiva, approvato con Deliberazione di C.C. n. 71 del 29/07/2021, l’istante dovrà presentare, unitamente alla documentazione da allegare alla SCIA, apposita autocertificazione, come da modulistica disponibile su questo Portale, inerente la regolarità della propria posizione tributaria come intesa dall’art. 2 del Regolamento sopra citato. Per le Società, la dichiarazione deve essere presentata dall’Amministratore o dal Legale Rappresentante, in relazione al patrimonio sociale.

L’Ufficio SUAP, in sede di istruttoria, provvederà alla verifica di quanto dichiarato presso i competenti Uffici/Servizi.


 

Sono dovuti i diritti di istruttoria per un importo pari ad €. 40,00 per ciascun evento.


 

Modalità di pagamento dei diritti dovuti per la presentazione delle pratiche delle attività produttive indirizzate al S.U.A.P.:

a) “PAGO PA”, funzione di pagamento telematica accessibile dall’homepage del sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma (tasto blu) ovvero al link diretto alla funzione di pagamento dei diritti SUAP;

b) Pagamento in contanti presso lo Sportello di Tesoreria Comunale sito nelle filiali della BCC-Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - CAUSALE: “DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.”.


 

ATTENZIONE: Dal 1 marzo 2021 non è più possibile effettuare il versamento dei diritti di istruttoria SUAP tramite conto corrente postale. Si informa altresì che dall’anno 2022 non è più possibile versare oneri / diritti al Comune di Genzano di Roma tramite bonifico bancario.


 

ATTIVITA' ALIMENTARI: AGGIORNAMENTO IMPORTO ONERI DOVUTI ALLA ASL ROMA 6 PER REGISTRAZIONE / MODIFICA

Si informano tutti gli operatori economici del settore alimentare che il Dipartimento di Prevenzione della ASL ROMA 6, con lettera prot. ASL n. 4066 del 19/01/2022, registrata al Protocollo dell'Ente in data 20/01/2022 al n. 2026, ha comunicato l'adeguamento delle tariffe dovute per la registrazione ovvero per la modifica delle imprese alimentari presso la ASL ROMA 6.

In particolare si specifica che l'importo degli oneri dovuti alla ASL è pari ad euro 20,00 (non viene pertanto più richiesta la quota di euro 50,00 per la presentazione della notifica sanitaria alimentare alla ASL).

Il versamento effettuato dal titolare dell'attività dovrà riportare la Causale 3B Scia Sanitaria.

Tale importo, attestato con ricevuta di versamento da allegare obbligatoriamente alla Notifica Sanitaria presentata al SUAP Comunale, deve essere corrisposto sia in caso di nuova registrazione dell'attività alimentare sia in caso di modifiche che comportino una variazione della registrazione originaria (inizio attività, subingresso, modifica tipologia attività, modifica ragione sociale).

Esclusivamente al fine di permettere all'utenza interessata di reperire i dati dell'IBAN su cui effettuare il versamento degli oneri di cui sopra, si riporta, nella pagina “Modulistica” di questa Sezione del Portale SUAP, la lettera ASL ROMA 6 risalente all'anno 2019.

 

* NOTE SULLA MODULISTICA ASL ROMA 6 - SETTORE ALIMENTARE:

La modulistica denominata SCIA 2 - NOTIFICA SANITARIA è necessaria per notificare, nell'ambito delle attività alimentari:

- l'apertura di una nuova attività;

Nel caso venga esercitato il trasporto di prodotti alimentari, congiuntamente all'attività prevalente, è necessario allegare alla notifica sanitaria copia della carta di circolazione dell'automezzo impiegato e copia della certificazione inerente la conformità igienico-sanitaria dello stesso.


 

* NOTE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI SONORI:

Per manifestazioni musicali è SEMPRE necessaria la presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente iscritto presso l'apposito Albo di esperti in acustica (D. Lgs. 42/2017).

 

Nel caso in cui sia necessaria la deroga per il superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, la richiesta di autorizzazione al Sindaco, per il tramite del portale SUAP, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, corredata dalla relazione di impatto acustico e dai relativi certificati di taratura, in corso di validità ai sensi del DPCM 16/03/1998, del calibratore e del fonometro impiegati per i rilievi fonometrici, dell'attestazione del versamento dei diritti di istruttoria per l'ARPA Lazio, e del modulo MDL 031 DA0BICCO Rev 02 (presente nella sezione modulistica oppure sul sito istituzionale dell'ARPA), debitamente compilato. Il parere favorevole dell'ARPA, in questi casi, è condizione necessaria affinché il Sindaco possa rilasciare apposita Autorizzazione al superamento dei limiti sonori stabiliti dal Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica.

Nella pagina Modulistica di questa Sezione del portale sono disponibili: il modulo conferma dati anagrafici e il bollettino di pagamento per richiedere all'ARPA LAZIO il parere di competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea in luogo pubblico o aperto al pubblico.


Normativa

- Decreto Legge n. 201 "Misure urgenti in materia di cultura" del 27/12/2024 (articolo 7 comma 2) convertito nella Legge 21/02/2025 n. 16 (G.U. n. 46 del 25/02/2025);
- L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- R.D. 773/31 - TULPS - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - in particolare gli artt. 68, 69 e 80;
- R.D. 635/40 - Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S;
- Decreto Legislativo 20 novembre 2016 n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2015 n. 124;
- Tabella A - Allegato 1 al Decreto Legislativo 20 novembre 2016 n. 222 - pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 52/L alla Gazzetta Ufficiale del 26/11/2016 Serie Generale n. 277;
- Direttiva Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018;
- Regolamento Comunale di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 27/05/2004: /c058043/zf/files/normativa/Regolamento-Rumore.pdf
/c058043/zf/files/normativa/Regolamento-Rumore_1.pdf
/c058043/zf/files/normativa/Relazione-Zonizzazione.pdf
/c058043/zf/files/normativa/Zonizzaz.-Acustica_10000.pdf
/c058043/zf/files/normativa/Zonizzaz.-Acustica_4000.pdf
- L.R. Lazio 18/2001;
- D. Lgs. 42/2017;
- Legge 28 giugno 2019 n.58 art. 15-ter;
- Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/07/2021: /c058043/zf/files/normativa/Regolamento regolarit tributaria 21 07 21.pdf.

3/zf/files/normativa/Regolamento regolarit tributaria 21 07 21.pdf.

Come fare

Cosa serve

Seguire la procedura guidata del portale

Cosa si ottiene

Ricevuta della Scia o autorizzazione dell'istanza

Tempi e scadenze

Scia a efficacia immediata

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Codice dell'ente erogatore

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Ultimo aggiornamento: 05/09/2025, 10:26

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