Il cittadino deve dichiarare:
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il trasferimento di residenza da altro comune;
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il cambiamento di abitazione nello stesso comune;
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costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
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il trasferimento di residenza dall’estero in Italia;
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il trasferimento della residenza all’estero dall'Italia.
L'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 € a 1.000,00 € per ciascun anno in cui perdura l'omissione.
La violazione inerente a tutte le altre variazioni anagrafiche è soggetta alla sanzione amministrativa da 100,00 € a 500,00 €.
Le sanzioni sono ridotte, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista, se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
In base all’art. 16 della l. n. 689/1981 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
Pertanto il trasgressore potrà pagare la sanzione in misura ridotta di importo pari ad:
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€ 333,33 per le violazioni inerenti all’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero;
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€ 166,67 per le violazioni riguardanti le altre variazioni anagrafiche.