RESIDENZA: SANZIONI PER POSIZIONI ANAGRAFICHE IRREGOLARI

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Le nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici per i cittadini introdotte dalla legge di Bilancio 2024

A chi è rivolto

Tutti i cittadini sia italiani che stranieri, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, devono essere iscritti in anagrafe e richiedere la residenza.

La richiesta va presentata al Comune in cui hanno la dimora abituale ossia il luogo ove si esplica “il centro della propria vita sociale ed affettiva” (come indicato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze) entro 20 giorni da quando si è verificato il trasferimento di abitazione ovvero 90 giorni in caso di trasferimento da o per l’estero.

Descrizione

Il cittadino deve dichiarare:

 

  • il trasferimento di residenza da altro comune;

  • il cambiamento di abitazione nello stesso comune;

  • costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

  • il trasferimento di residenza dall’estero in Italia;

  • il trasferimento della residenza all’estero dall'Italia.

 

L'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 € a 1.000,00 € per ciascun anno in cui perdura l'omissione.

La violazione inerente a tutte le altre variazioni anagrafiche è soggetta alla sanzione amministrativa da 100,00 € a 500,00 €.

Le sanzioni sono ridotte, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista, se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

In base all’art. 16 della l. n. 689/1981 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

 

Pertanto il trasgressore potrà pagare la sanzione in misura ridotta di importo pari ad:

 

  • 333,33 per le violazioni inerenti all’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero;

  • 166,67 per le violazioni riguardanti le altre variazioni anagrafiche.

Come fare

Per comunicazioni inerenti le sanzioni anagrafiche è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Genzano di Roma.

Cosa serve

Per poter inviare comunicazioni o documentazione al soggetto incaricato di emettere l'ordinanza di ingiunzione al pagamento è necessario aver ricevuto il verbale di accertamento e constatazione della violazione anagrafica da parte dell'ufficiale di anagrafe

Cosa si ottiene

La possibilità che la sanzione anagrafica non sia emessa o venga in parte rivista o annullata.

Tempi e scadenze

L’interessato, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione, può far pervenire al soggetto incaricato dell’adozione dell’ordinanza di ingiunzione eventuali memorie difensive e documentazione al riguardo.

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Anagrafe

Via Italo Belardi 81, 00045


Argomenti

Codice dell'ente erogatore

c_d972

Ultimo aggiornamento: 27/10/2025, 13:57

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